L’art. 73 DPR 309/90 punisce, fra l’altro,
Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Le pene sono molto severe e aumentano nei casi indicati dall’art 80 e specificatamente:
A) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di eta’ minore;
B) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 112 del codice penale;
C) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
D) se il fatto e’ stato commesso da persona armata o travisata;
E) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita’ lesiva;
F) se l’offerta o la cessione e’ finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
G) se l’offerta o la cessione e’ effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantita’ ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope.