Le sanzioni penali in ambito tributario possono scaturire sia da comportamenti illeciti come nel caso del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ma anche dal superamento di determinate soglie a seguito di errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi, o a seguito di mancati pagamenti delle imposte.
Molti contribuenti ignorano il fatto che l’errata o l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, al superamento di determinate soglie di imposta evasa possa portare a sanzioni penali. Applicazione di sanzioni penali che l’Agenzia delle Entrate riscontra e che vengono notificate attraverso la comunicazione di una notizia di reato e l’avvio di un procedimento penale. Allo stesso modo anche per gli imprenditori l’omesso versamento di Iva e/o ritenute oltre determinate soglie di punibilità, può far scattare sanzioni penali tributarie. Infatti, l’omesso versamento di Iva e l’omesso versamento di ritenute rappresentano dei reati tributari al superamento delle soglie di punibilità.
A) la bancarotta fraudolenta, quando il fallito dolosamente abbia:
prima o durante il fallimento, distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i propri beni ovvero, al fine di arrecare danno ai creditori, abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti;
prima o durante il fallimento, sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o al fine di procurare danno ai creditori, i libri e le scritture contabili, o li abbia tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (cd. bancarotta fraudolenta documentale);
prima o durante il fallimento, eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione,
al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri (cd. bancarotta preferenziale);
B) la bancarotta semplice, quando il fallito abbia:
fatto spese, personali o per la propria famiglia, eccessive e sproporzionate rispetto alla sua condizione economica;
consumato notevole parte del patrimonio in operazioni puramente aleatorie e/o manifestatamente imprudenti;
compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal chiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra colpa grave;
non soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo;
omesso di tenere, negli ultimi tre anni, le scritture contabili, o le abbia tenute in modo irregolare o incompleto.